Art. 10.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica incaricata di predisporre lo schema del regolamento di attuazione della presente legge, da sottoporre al Ministro stesso per la successiva adozione.
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta da docenti universitari in materie giuridiche, da magistrati e da ufficiali giudiziari.
      3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 reca norme per la disciplina organizzativa, funzionale, economica e previdenziale relativa agli ufficiali giudiziari precisando i requisiti soggettivi e ordinamentali della categoria.